Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336

"Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001

Art. 1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
"2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.
7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.";
d) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumita' o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza" sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, puo' comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
Art. 2.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975 n. 110, e successive modificazioni
1. All'articolo 4, comma 3o, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Indietro